• CASI IN CUI È POSSIBILE ISCRIVERSI A DUE CORSI DI STUDIO

A partire dall’A.A. 2022-23, gli studenti possono contemporaneamente iscriversi:

  1. a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni AFAM
  2. a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 508/99
  3. a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508/99
  4. a un corso di studio universitario e un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.

LE ISCRIZIONI CONTEMPORANEE DI CUI AI PRECENDENTI PUNTI A), B) E C) SONO CONSENTITE

  • presso istituzioni italiane
  • presso istituzioni italiane ed estere
  • anche per corsi accreditati ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05.

DIVIETI

Non è consentita l’iscrizione contemporanea:

  • al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
  • a corsi che si differenziano per meno di due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici. Tale differenziazione dovrà essere verificata all’inizio della doppia frequenza.

CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI

Nel caso di corsi di studio internazionali al termine dei quali si conseguono titoli doppi, multipli o congiunti con Istituzioni estere, e di titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interistituzionali nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

ISCRIZIONE

All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso AFAM o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari.

Nel caso di più istituzioni la dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe.

La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un

  • passaggio di corso all’interno della stessa Istituzione
  • un trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.

DIRITTO ALLO STUDIO

Lo studente individua UNA delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

Per accedere all’incremento del 20% della borsa di studio (art. 6 comma 3 del DM 1320/21) lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti.

Rimangono invariate le disposizioni sull’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale in presenza dei requisiti richiesti.

AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA

  1. Insegnamenti teorici

Con esclusivo riferimento agli insegnamenti a carattere teorico, e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici, le singole istituzioni AFAM possono decidere, valutando tale agevolazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità, di consentire agli studenti di usufruire di attività formative erogate a distanza.

  1. Frequenza part time

E’ facoltà delle strutture didattiche competenti prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso le istituzioni:

  • possono decidere di incrementare la durata del corso di studio secondo modalità definite dal Regolamento didattico delle istituzioni
  • garantiscono il rispetto dei limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio e gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti (2/3 del totale delle ore di lezione).
  1. Scansione temporale delle attività formative

Su istanza dello studente, le strutture didattiche competenti possono decidere di ricorrere eventualmente a modalità di erogazione della didattica flessibili, concentrando le attività formative in periodi limitati di tempo, anche al di fuori della scansione temporale prevista dal calendario didattico, al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dei quali uno, o entrambi, prevedano la frequenza obbligatoria.

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Su istanza dello studente, le istituzioni procedono al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto, purché i risultati di apprendimento siano coerenti con gli obiettivi formativi dell’altro corso di studio.

  • Nel caso di attività formative coincidenti in due corsi di studio AFAM diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi previsti nei regolamenti didattici
  • Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative svolte in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa.

ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Gli studenti autocertificano la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione fino a quando sarà completato l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore.